Con la disposizione dell’articolo 8, paragrafo 4, del Decreto sulle misure provvisorie finalizzate al controllo del diffondersi della malattia infettiva COVID-19, il Governo ha disposto la temporanea interdizione dall’assembramento all’interno degli spazi scolastici agli alunni che non si sottopongono ai test di autodiagnosi a scuola e stabilisce per questi alunni l’attivazione della didattica a distanza, in conformità con la decisione emanata dalla ministra responsabile del settore istruzione (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 138/21).

Il divieto di assembramento per gli alunni che non si sottopongono al test di autodiagnosi secondo le modalità stabilite dal Decreto, non è stato imposto dalla scuola, ma è derivante da un decreto in vigore, adottato dal Governo, che la scuola è obbligata a rispettare e attuare. Dobbiamo essere consapevoli che finché la Corte Costituzionale non abroga, elimina o sospende determinate norme, esse sono valide e devono essere rispettate. Il controllo dell’adempimento delle misure prescritte è esercitato dagli ispettorati competenti.

Nella situazione in cui ci troviamo è ancora più importante rispettare i diritti e gli interessi altrui – ognuno ha il diritto alla protezione contro le malattie trasmissibili e il dovere di proteggere la propria salute e quella degli altri da tali malattie. Indossare una maschera protettiva e sottoporsi ai tamponi autosomministrati (sia il personale scolastico che gli alunni) sono condizioni fondamentali per garantire a svolgere il processo istruttivo-educativo in presenza ovvero negli spazi scolastici.

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